Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi, lavorazione dei terreni, regimentazione delle acque meteoriche superficiali e di azioni per la prevenzione del rischio idrogeologico

Data di pubblicazione:
19 Gennaio 2021

IL SINDACO

 

Nella qualità di Autorità comunale di Protezione Civile di cui alla legge 24.02.1992 n.225,

 

Premesso che:

-            sempre più frequentemente, in occasione di eventi meteorici intensi si verificano nel territorio comunale fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico che comportano gravi danni a persone, cose infrastrutture, al patrimonio edilizio abitativo e produttivo e che mettono in pericolo la pubblica e privata incolumità e la sicurezza della circolazione stradale.

-            si riscontra molto spesso il reticolo idrografico e la rete di scolo delle acque versano in un cattivo stato di manutenzione e risultano parzialmente o totalmente occlusi da materiale terroso, vegetazione e rifiuti che ne compromettono la funzionalità idraulica;

-            il reticolo idrografico risulta frequentemente compromesso nei comprensori diffusamente coltivati a nocciolo, castagno da frutto e nei seminativi dove, per effetto di una conduzione dei fondi non sempre idonea alle situazioni pedologiche e morfologiche del terreno, dove si manifestano fenomeni di erosione del suolo e a ruscellamento eccessivo di acque. Si fa riferimento in particolare alla seguente casistica:

  • alla mancata periodica manutenzione dei fossi naturali, dei canali di scolo e delle sistemazioni idraulico agrarie e forestali per la regimazione delle acque superficiali che andrebbero stagionalmente ripristinate nella sezione e tracciato;
  • alla eliminazione o ricolmatura delle scoline per eliminare tare improduttive e agevolare le lavorazioni meccaniche;
  • alla lavorazione andante dei terreni a ridosso delle sponde dei corsi d’acqua ed in aree pendenti con eliminazione dei cotichi erbosi permanenti, aree cespugliate e siepi naturali e terreni saldi che proteggono il suolo dall’erosione anche;

-            queste condizioni, congiuntamente al cambiamento del regime delle precipitazioni, costituiscono un grande fattore di rischio per il verificarsi di eventi idrogeologici critici.

Tenuto conto della nota inviata dalla Prefettura di Viterbo prot. n. 46488 del 30/10/2015 avente ad oggetto: “Attività volte a prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici”, a seguito della direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52196 del 22/10/15.

Considerato che il Sindaco, ha competenze in materia di Protezione Civile ed in particolare nella prevenzione dei rischi da eventi meteorologici eccezionali e da fenomeni di dissesto ad essi connessi.

Considerato altresì che eventuali opere realizzate in assenza dei prescritti permessi, comprese quelle realizzate nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua demaniali, ricadono nelle previsioni di cui agli art. 34 e 35 del TU in materia di Edilizia (DPR 380/01);

Tenuto conto delle funzioni di coordinamento e supporto esercitate dalla Prefettura e dalle altre Strutture tecnico operative con competenze specifiche in materia di protezione civile (VVFF, Centrale Operativa Regionale per la Protezione Civile, Autorità di Bacino, Autorità Idrauliche, Consorzi di Bonifica Associazioni di Volontariato ecc.).

Considerato che ai sensi del RD 523/1904 e della L. R. 53/1998, la manutenzione dei corsi d'acqua, spetta di norma ai frontisti interessati (proprietari dei fondi confinanti con i corsi d’acqua demaniali), ad eccezione delle aste per le quali è previsto Servizio di Pubblica Manutenzione (SPM) e nei territori di contribuenza dove operano i Consorzi di Bonifica.

Considerato che l’adozione da parte dei proprietari e conduttori dei terreni delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui alla Condizionalità della PAC della UE attenuerebbero o eliminerebbero del tutto i fenomeni di dissesto sopra menzionati.

Ritenuto necessario che i fossi di scolo, le cunette ed ogni altra opera d'arte presente lungo la viabilità provinciale e comunale e rurale, così come anche le fossette ed i canali esistenti nei fondi rurali, siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza, affinché sia consentito il regolare deflusso delle acque;

Considerato che tra i fattori che possono determinate le condizioni di pericolo di cui sopra si individuano le azioni e i comportamenti anche reiterate quali la mancata manutenzione dei corsi d’acqua e del reticolo di scolo, la mancata regimazione idraulica nei fondi agricoli, la coltivazione di terreni con limiti di lavorabilità dovuti alla pendenza o alla loro mobilità, l’alterazione delle fasce di rispetto dei fossi;

Ritenuto necessario adottare sul territorio comunale le necessarie misure volte a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e danno alle infrastrutture pubbliche e ai beni pubblici e privati, dovute all’impeto delle acque;

Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368/1904 (art.140)Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Visto il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche

Visto il Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" che all'art.15 comma 3, indica nella figura del Presidente l'Autorità provinciale di protezione civile;

Visto il Codice Civile (art. 891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;

Vista la Legge Regionale 11 Dicembre 1998 n. 53, Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183

Visto il D.Lgs 18-8-200 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e smi

Vista la Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, Norme in materia di gestione delle risorse forestali

Visto il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7,Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale - artt. 53 finalità, 61 funzioni, 62 competenze;

Visto il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e successive mm.ii. (in particolare art. 5- 15-16-17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;

Tenuto conto del Manuale Operativo per la Condizionalità della PAC dell’UE;

Tenuto conto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui al DM 13-12-2004 – Norma 1.1 Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio e Norma 3.1 Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali;

Vista il DLgs 267/2000 art. 7 bis

Vista la L. n. 241/1990 art. 8 c. 3;

ORDINA

ai proprietari, agricoltori, usufruttuari, affittuari, detentori e conduttori a qualsiasi titolo di terreni e immobili siti sul territorio comunale, di porre in essere a partire dalla data di pubblicazione della presente tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi di propria competenza per regimare e governare correttamente le acque meteoriche e precisamente:

  1. mantenere in piena efficienza i fossi colatori naturali, i canali di bonifica ed il reticolo di scolo interno e lungo i confini della proprietà, programmando interventi di ripulitura che dovranno essere periodicamente eseguiti per rimuovere ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque, anche in corrispondenza dei passi carrai tombinati; dovrà essere asportato il materiale terroso, i rifiuti e le parti di piante accumulatisi nel tempo, risagomando ove necessario l’originale sezione e pendenza dagli alvei mantenendone la naturale sinuosità e pendenza, sfalciando la vegetazione erbacea, i rovi e le canne eccessivamente sviluppati, tagliando piante pericolanti o che si siano sviluppate nell’alveo previa comunicazione all’autorità idraulica competente e nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 4340/1996 e della LR 53/98;
  2. qualora i fondi coltivati siano vulnerabili all’erosione idrica, al fine di limitarne i danni dello scorrimento impetuoso delle acque si dovrà provvedere alla loro sistemazione idraulica prevedendo un reticolo di scoline di adeguata sezione e ad opportuna distanza e a suddividere le acque in eccesso ripartendole su colatori meno gravati prevedendo ove necessario idonei punti di raccolta per regimare le acque in eccesso;
  3. nei terreni coltivati che hanno limiti di lavorabilità per eccessiva pendenza o mobilità del suolo si dovrà escludere la periodica lavorazione trasformandoli da seminativi in prati o pascoli o terreni saldi, si dovrà limitare la profondità di aratura a max cm 30 e mantenere fasce di terreno saldo (non lavorato) trasversali alla pendenza, costituendo delle siepi o filari di arbusti permanenti in prossimità di scarpate, di opere di consolidamento e sostegno, di reti infrastrutturali e viabilità;
  4. provvedere a mantenere le scarpate dei fondi di proprietà a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
  5. effettuare periodiche operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
  6. prevedere in prossimità di fabbricati, piazzali ed aree semipermeabili delle superfici drenanti per migliorare la permeabilità e prevedere la raccolta delle acque meteoriche prodotte in pozzetti e idonee canalizzazioni in grado di assicurarne una corretta dispersione ed infiltrazione oltre che un regolare deflusso di quelle in eccesso senza creare deflussi concentrati con potenziale erosivo o scarichi incontrollati nei terreni acclivi;
  7. nelle utilizzazioni forestali provvedere al rilascio di matricine stabili e di tutte   le piante che contribuiscono a trattenere il suolo e i massi in equilibrio precario ed evitando di creare con le piste di esbosco, vie di scorrimento preferenziale lungo le massime pendenze dei versanti; non lasciare residui del taglio nelle fasce lungo i corsi d’acqua demaniali per una larghezza pari a m. 10;
  8. segnalare tempestivamente alle autorità competenti ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso che possa interferire con le infrastrutture viarie pubbliche e a rete;
  9. non smaltire i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
  10. non depositare sul suolo pubblico il materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
  11. non procedere alla pulizia di fossi e scarpate attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti, ma solamente secondo le modalità indicate dall’autorità idraulica competente;
  12. non rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali, sponde di corsi d'acqua o massi pericolanti;
  13. di non realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri opere non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;

INOLTRE RAMMENTA CHE

Nella conduzione dei terreni agrari e nelle lavorazioni deve essere sempre assicurata:

che nell’ambito delle Buone Pratiche Agronomiche il conduttore del fondo siano mantenute in efficienza le sistemazioni idraulico agrarie esistenti ed è vietata l’eliminazione, l’interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde (ad eccezione dei casi autorizzati per legge)

Nei fondi in pendio dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.

Il detentore dei terreni è tenuto ad osservare le eventuali prescrizioni per la lavorazione dei terreni stessi che vengano disposte dalle autorità competenti nei casi di pericolo di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.

Nei terreni soggetti a dissesto è altresì consentita la realizzazione di graticciate o viminate o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno.

La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico è subordinata ad autorizzazione degli enti competenti, con le modalità indicate all’articolo 21 del r.d. 1126/1926 ed in caso di aree a rischio molto elevato e rischio elevato l’autorizzazione deve richiedersi con le modalità indicate dall’Autorità di bacino competente.

Anche nei terreni saldi costituiti da coltivi abbandonati vige l’obbligo di mantenere in piena efficienza i fossi di scolo esterni ed interni nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree forestali in seguito alla evoluzione naturale o per intervento antropico

La realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti e quelle riportate in planimetria catastale, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;

b) nei terreni boscati non comporti l’eliminazione di piante d’alto fusto o di ceppaie per l’esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere ad eccezione dei casi autorizzati.

L’adozione di altre Buone Pratiche Agricole consente la prevenzione dei fenomeni di erosione, la conservazione del suolo e la corretta gestione delle acque meteoriche nei terreni in pendenza:

  • preferire, quando possibile, alla lavorazione andante del terreno, l’inerbimento permanete con formazione di un cotico erboso spontaneo o seminato artificialmente che potrà essere sfalciato periodicamente con mezzi meccanici o trinciato lasciando i residui sul posto, avendo cura di mantenere un’altezza di lavoro tale da non intaccare il colletto delle piante o addirittura smuovere il terreno come spesso accade in modo inopportuno compromettendo la copertura del suolo;
  • evitare le lavorazioni andanti dei terreni seminativi lungo la massima pendenza preferendo modalità conservative quali lavorazioni poco profonde, a reggipoggio o girapoggio,
  • adottare nei casi di lavorazioni di terreni saldi o seminati finalizzate all’impianto di arboreti o al miglioramento di prati o pascoli, lavorazioni a strisce o a buche anziché le lavorazioni profonde quali scasso o rippatura andante;
  • ripristinare nei terreni coltivati le scoline occluse per lo sgrondo delle acque meteoriche in corrispondenza dei vecchi tracciati riscontrabili in planimetria catastale o realizzarne ex novo in quei terreni dove si verificano periodicamente fenomeni di erosione concentrata prevedendo tracciati con adeguate e modeste pendenze tali da impedire all’acqua di acquistare velocità di scorrimento ed energia cinetica eccessive; la sezione delle scoline dovrà essere adeguata all’estensione del bacino di competenza;
  • realizzare e/o mantenere siepi naturali con arbusti tipici della zona in corrispondenza di scarpate, zone soggette ad erosione e sui margini di scoline e fossi per rinsaldare tale suoli;
  • realizzare lungo la viabilità rurale e forestale interessata dallo scorrimento concentrato di acqua meteorica, di sciacqui e scoli trasversali da localizzare in corrispondenza di impluvi naturali per suddividere e ridurre la portata delle acque selvagge;
  • prevedere la realizzazione di piccole opere di sistemazione con realizzazione o la manutenzione di modesti terrazzamenti e protezioni con metodi dell’ingegneria naturalistica quali viminate, palificate, piccole briglie in legname o pietrame lungo gli impluvi in erosione.

Nella gestione delle Opere Idrauliche, negli alvei, nelle sponde e opere di difesa dei corsi d’acqua

sono vietati in modo assoluto i seguenti lavori:

La realizzazione di edifici manufatti e scavi a distanza minore di metri dieci e le piantagioni e movimento del terreno a meno di metri quattro;

Il titolare di opere idrauliche preventivamente autorizzate sul demanio idrico deve mantenute e sorvegliate adeguatamente l’area demaniale interessata provvedendo a realizzare ciò che risultasse indispensabile ad assicurare l’efficienza e l’integrità dell’alveo del corso d’acqua interessato.

In nessun caso si può deviare il percorso di un fosso demaniale, occupare le sue aree di pertinenza, realizzare attraversamenti o alterate le fasce di rispetto senza avere preventivamente ottenuto l’autorizzazione e concessione da parte dell’Autorità idraulica competente.

Le seguenti opere ed atti non si possono eseguire se non con speciale permesso dell’autorità idraulica competente (ARDIS o Provincia a seconda che si tratti da aste principali o secondarie) e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte: i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

 

Per la realizzazione di interventi od opere che non rientrano nella ordinaria attività libera di conduzione dei fondi è necessario acquisire i tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant’altro prescritto dalla vigente normativa.

AVVERTE CHE

Le autorità di vigilanza competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta applicazione di quanto previsto nella presente ordinanza al fine di prevenire eventuali pericolo per la pubblica e privata incolumità e danni alle cose.

Nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992;

Nel caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà applicata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n.152/2006;

Nel caso di accertata violazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L.30/12/1923 n. 3267 e al R.D.L. 16/05/1926 n. 1126, sarà applicata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;

Nel caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904 n. 368/1904, sarà applicato il regime sanzionatorio di cui al Titolo VI - Capo II della medesima norma;

Nel caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 25/07/1904 n. 523/1904, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalla medesima norma;

Nel caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 25/07/1904 n. 523/1904, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalla medesima norma;

Le inosservanze alla presente Ordinanza, salvo specificamente sanzionate per disposizioni di legge e che il fatto non costituisca reato, sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs 267/2000 con sanzione da €. 100,00 a €. 500,00 , data la rilevanza della materia ed alla gravità delle conseguenze.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell’importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689, all’articolo 11, “Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.

In caso di reiterazione delle violazioni si applica quanto previsto all’art. 8 bis della L. n. 689/1981 e smi,

DISPONE CHE

-          La Forza Pubblica è incaricata di osservare e far osservare la presente ordinanza anche in attività di prevenzione.

Il presente atto sia trasmesso:

-          alla Prefettura di Viterbo -PEC: protocollo.prefvt@pec.interno.it

-          Alla Polizia Provinciale –PEC: provinciavt@legalmail.it

-          Alla Regione Carabinieri Forestale Stazione di Caprarola –PEC: fvt43085@pec.carabinieri.it

-          Alla Regione Lazio Dipartimento di Protezione Civile -PEC: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

-          Alla Direzione Regionale Ambiente –PEC: direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

-          Alla Provincia di Viterbo –PEC: provincia@legalmail.it

-          Al Comando Stazione Carabinieri di Carbognano –PEC: stv2185a0@carabinieri.it

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 art. 8 c. 3, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, emissione di comunicati stampa e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Ultimo aggiornamento

Sabato 16 Aprile 2022